Art. 4.
(Programma di verifiche e di ispezioni).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, predispone il programma di verifiche e di ispezioni a carattere straordinario, da compiere a carico delle infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 2.
      2. Nella definizione del programma di cui al comma 1 si deve tenere in particolare conto la presenza, nelle infrastrutture oggetto di verifiche e di ispezioni, di impianti di climatizzazione, di condizionamento e in generale di trattamento dell'aria e di protezione dell'ambiente, la cui efficienza e sicurezza, nonché bonifica e sanificazione, devono essere garantite.
      3. II Ministro della salute, informato il Ministro dell'interno, dà notizia del programma di cui al comma 1 agli altri Ministri interessati per competenza e provvede ad informare delle decisioni adottate gli enti da cui dipendono le infrastrutture oggetto delle verifiche e delle ispezioni.
      4. Per la scelta dei luoghi, delle sedi e delle aziende da sottoporre a verifica e a ispezione, i Ministeri di cui ai commi 1 e 3, si attengono all'elenco delle infrastrutture di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
      5. Le ispezioni comprendono i controlli, le verifiche e le eventuali prescrizioni per i successivi adeguamenti, previsti dalle disposizioni di seguito indicate la cui applicazione, ai sensi della presente legge, è estesa a tutti gli edifici dove sono presenti impianti aeraulici:

          a) decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

          b) decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997;

          c) circolare del Ministero dei lavori pubblici 22 novembre 1974, n. 13011;

 

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          d) norma UNI ENV 12097;

          e) norma UNI EN 12237.